Segnalazione Illeciti (Whistleblowing)
In attuazione del decreto legislativo n.24/2023 (riservata a dipendenti e collaboratori a vario titolo di Marrelli Health)

Definizione
Con il termine “Whistleblowing” si intende la segnalazione di attività illecite da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza in occasione della propria prestazione lavorativa. Con l’espressione “whistleblower” si intende il soggetto lavoratore o collaboratore della Società o di fornitori che, venuto a conoscenza direttamente, in ragione delle funzioni svolte, della realizzazione di condotte irregolari o illecite da parte di funzioni societarie, segnali tali fatti. La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Nel nostro ordinamento, il Legislatore italiano ha introdotto per la prima volta nel 2012 una prima disciplina organica del “Whistleblowing” con l’art. 54 bis rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” e inserito nel corpo del testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001) ad opera della Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” volta a rafforzare il contrasto al fenomeno dilagante della corruzione nella P.A.
Risale, invece, al 2017, con la Legge 179 l’introduzione di una regolamentazione organica di tale Istituto anche in ambito privato.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.
Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.
A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni all’Ente (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.

Per maggiori dettagli sulla procedura di segnalazione leggi le LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI